Gestione attività demolizione di veicoli e simili

L’art. 4 del decreto 01/07/2014 precisa che l’applicazione delle regole tecniche si diversifica a seconda che si tratti di strutture di nuova realizzazione o di strutture esistenti al momento dell’entrata in vigore del decreto (11/08/2014) e per le quali si rendano necessari interventi che comportano la loro completa ristrutturazione.

Le attività esistenti sono comunque tenute a rispettare le disposizioni per le attività nuove, qualora le stesse siano oggetto di un intervento comportante la “completa ristrutturazione”. Negli altri casi, le attività esistenti devono fare riferimento al Capo II dell’Allegato, o in alternativa alle disposizioni di cui al Titolo II, come detto contenente il “Metodo proporzionale della caratterizzazione sostanziale ai fini antincendio”. Dette attività devono in ogni caso adeguarsi alla nuova disciplina:

 

  • entro il 17/10/2017 (cioè entro 3 anni dal termine previsto dall’art. 11, comma 4, del D.P.R. 151/2011, come da ultimo differito dall’art. 38, comma 1, del D.L. 69/2013 – convertito in legge dalla L. 98/2013) con riferimento ai requisiti di sicurezza di cui all’art. 6, comma 1, lettera a) e comma 2, lettera a), del Decreto;
  • entro il 17/10/2014 (cioè entro il suddetto termine previsto dall’art. 11, comma 4, del D.P.R. 151/2011, come da ultimo differito dall’art. 38, comma 1, del D.L. 69/2013 – convertito in legge dalla L. 98/2013) con riferimento ai requisiti di sicurezza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) e comma 2, lettera b), del Decreto.