Gestione attività campeggi, villaggi turistici, etc.

L’art. 4 del decreto 28/02/2014 precisa che l’applicazione delle regole tecniche si diversifica a seconda che si tratti di strutture di nuova realizzazione o di strutture esistenti al momento dell’entrata in vigore del decreto (15/03/2014) e per le quali si rendano necessari interventi che comportano la loro completa ristrutturazione.

 

Per queste ultime, se gli interventi comportano la sostituzione o modifica di impianti di protezione attiva antincendio, la modifica parziale del sistema di vie di uscita, o ampliamenti e realizzazioni di nuove strutture, le disposizioni titolo I – capo I si applicano solo agli impianti ed alle parti in ampliamento dell’attività oggetto di intervento di modifica. Qualora, invece, “l’aumento di superficie da destinare ad attività ricettiva è superiore al 50% di quella esistente, gli impianti di protezione attiva antincendio devono essere adeguati, per l’intera attività, alle disposizioni stabilite per le nuove attività”.